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Periodicità dell’esterometro 2020 e fattura elettronica

Con l’adozione facoltativa dell’invio  al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire direttamente i dati dell’operazione (e per il contribuente sarà un adempimento in meno).
  • Nuova regola – La comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, deve essere effettuata con periodicità trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
  • Regola precedente – In precedenza la comunicazione doveva essere effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
  • Comunicazioni – Dal 1.01.2020, i contribuenti saranno tenuti a effettuare al massimo 4 comunicazioni all’anno e non più 12; resta ferma la regola generale che, in mancanza di operazioni nel periodo di riferimento, il contribuente non sarà tenuto a effettuare alcuna comunicazione.
  • Dati relativi ai primi 3 mesi del 2020: il primo invio trimestrale dovrà essere effettuato entro il 30.04.2020, con riferimento ai dati relativi ai primi 3 mesi del 2020.
  • Dati relativi a dicembre 2019: i dati relativi al mese di dicembre 2019 dovranno essere trasmessi secondo la periodicità mensile: la scadenza è il 31.01.2020.
  • Fattura elettronica: se il soggetto passivo pone in essere operazioni verso l’estero, potrebbe essere utile adottare in via facoltativa la fattura elettronica, così che l’Agenzia delle Entrate possa acquisire i dati dell’operazione direttamente dal Sistema di Interscambio. Questo farà venire meno l’obbligo di comunicare le informazioni tramite l’esterometro. Si ricorda che in questo caso il codice destinatario SdI previsto è formato da 7X (XXXXXXX).

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