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Regime forfettario: requisiti

Regime forfettario requisiti

Per le partite IVA esiste un regime fiscale agevolato, che garantisce una tassazione contenuta e minori adempimenti da assolvere: si tratta del regime forfettario. Per accedervi e per mantenere questo inquadramento è necessario rispettare requisiti e vincoli. In questo articolo vengono descritti gli uni e gli altri.

Indice

  • Vantaggi del regime forfettario
  • Requisiti di accesso al regime forfettario
  • Cause di esclusione dal regime forfettario
  • Conclusione

Vantaggi del regime forfettario

In alternativa al regime ordinario, conveniente soprattutto nel caso in cui si sostengano spese considerevoli, il titolare di partita IVA può adottare il regime forfettario. Particolarmente indicato per chi avvia nuovi business, tale inquadramento fiscale offre infatti un’aliquota agevolata, ovvero una percentuale di tassazione molto contenuta, pari al 15%; inoltre, le partite IVA che avviano la propria attività, possono beneficiare di una tassazione pari al 5% per i primi cinque anni di esercizio, terminati i quali la tassazione continuerà al 15%.
I vantaggi del regime forfettario non risiedono solo nella tassazione ridotta, ma anche nelle semplificazioni relative all’IVA. Questo regime evita l’addebito dell’IVA in fattura ai propri clienti, così come la detrazione d’imposta da assolvere sugli acquisti effettuati.
Inoltre, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla tenuta dei registri contabili, dai libri IVA, dal registro dei beni ammortizzabili, dall’applicazione dell’IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi.
Il regime forfettario semplifica in modo notevole la tenuta della contabilità di professionisti e lavoratori autonomi.

Requisiti di accesso al regime forfettario

Per accedere al regime forfettario esiste un primo requisito soggettivo, ovvero essere una persona fisica ed esercitare un’attività d’impresa, d’arte o professione, incluse le imprese familiari. Ciò significa che si accede al regime forfettario se si è liberi professionisti o ditte individuali. Non sono quindi ammesse né associazioni professionali né società.

A tale requisito soggettivo si aggiungono due requisiti oggettivi.

Il primo requisito oggettivo è il limite dei ricavi e compensi percepiti attraverso la propria attività: non devono essere superiori agli 65.000 annui. Questo requisito d’accesso al regime forfettario è da mantenere, ciò significa che se nel corso del 2022 il titolare di p. IVA supera questo limite, dall’anno 2023 adotterà per obbligo il regime ordinario.
Poiché in questo regime le spese sostenute dal contribuente non sono detraibili, queste non sono da considerare. Pertanto, si parla non di reddito, bensì di ricavi e compensi, cioè la somma delle entrate derivanti dalla propria attività professionale.Se si è avviata una nuova attività, il limite di € 65.000 va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. Meglio confrontarsi col proprio commercialista per non incorrere in errori.

Il secondo requisito oggettivo è il limite relativo alle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio, pari a € 20.000.
Questo fa riferimento all’anno d’imposta precedente, per esempio per i forfettari del 2022 fanno riferimento le spese per il personale dipendente del 2021.
Se l’attività è di nuovo avvio, il requisito si baserà su dati presunti.
Nel calcolo vanno considerate anche le spese riguardanti i collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, le somme erogate per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Per il regime forfettario i requisiti sopraelencati sono vincolanti. A questi si aggiungono alcune circostanze che implicano la fuoriuscita da questa struttura fiscale e il passaggio obbligato al regime ordinario.
Sono esclusi dal regime forfettario:

  • coloro che superano il limite di € 65.000 di ricavi e compensi annui.

Ad esempio, se un titolare di partita IVA in forfettario supera nel 2022 il tetto massimo di entrate, resterà per l’anno corrente nel regime in essere e passerà nel 2023 al regime ordinario. Questi potrà rientrare nel regime forfettario nel 2024, a patto che rispetti nuovamente tutti i requisiti previsti.

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
    I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
    • agricoltura e attività connesse e pesca,
    • vendita sali e tabacchi,
    • commercio dei fiammiferi,
    • editoria,
    • gestione di servizi di telefonia pubblica,
    • rivendita documenti di trasporto pubblico,
    • intrattenimenti, giochi e altre attività,
    • agenzie di viaggi e turismo,
    • agriturismo,
    • vendite a domicilio,
    • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
    • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
    • vendita di rottami o cascami.
  • i soggetti non residenti in Italia, eccezion fatta per chi:
    • risiede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio d’informazioni;
    • produce nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari, oppure
    • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Conclusione

Accedere al regime forfettario è piuttosto semplice, i requisiti richiesti non sono troppo stringenti, ciò che richiede lo sforzo maggiore da parte del titolare di partita IVA che accede a questo regime fiscale è la continuità nel rispettare i vincoli previsti per godere di questa fiscalità agevolata. Se stai pensando di aprire partita IVA e vuoi capire quale regime fiscale faccia al caso tuo contattami senza vincoli di alcun tipo.

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