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Regime forfettario e ritenuta d’acconto: esonero ed errata applicazione

regime forfettario e ritenuta d'acconto

Chi opera in regime forfettario non è soggetto alla ritenuta d’acconto sui propri compensi e ricavi, né deve operare le ritenute alla fonte. Questo articolo approfondisce il tema, esplicitando i motivi di tale esonero per il contribuente in regime forfettario e offrendo soluzioni per i casi in cui subisca erroneamente una ritenuta.

Indice

  • Cos’è la ritenuta d’acconto
  • Esonero della ritenuta d’acconto su prestazioni effettuate
  • Esonero della ritenuta d’acconto su prestazioni ricevute
  • Forfettario: soluzioni all’errata applicazione della ritenuta d’acconto
  • Conclusione

Cos’è la ritenuta d’acconto

Cosa significa per il contribuente in regime forfettario essere esonerato dalla ritenuta d’acconto? Si tratta di un vantaggio non trascurabile, che permette non solo a chi adotta questo regime fiscale di non applicare la ritenuta sui propri compensi e ricavi, ma esenta anche i suoi fornitori a praticarla sulle fatture che gli inoltrano.

Partiamo anzitutto descrivendo cosa sia la ritenuta d’acconto.
Si tratta di una somma che il cliente generalmente trattiene dal compenso del professionista per versarla, in sua vece, all’Agenzia delle Entrate, come acconto IRPEF. Si tratta quindi di una cifra anticipata per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, versata dal sostituto d’imposta, che in questo caso è il committente.

Questo vale anche a ruoli invertiti.
Il professionista, quando è cliente di altri, diventa a sua volta sostituto d’imposta; perciò, trattiene la ritenuta d’acconto sulla prestazione ricevuta dal suo fornitore. Verserà in suo nome quanto trattenuto come anticipo IRPEF. Per chi opera in regime forfettario questo meccanismo non si applica: ecco perché.

Esonero della ritenuta d’acconto su prestazioni effettuate

Se il professionista adotta il regime forfettario, percepisce il compenso pattuito nella sua interezza. Quindi i suoi clienti non dovranno né trattenere somme, né versare per lui imposte, né tanto meno compilare la Certificazione Unica e il modello F24.
É però fondamentale che il professionista non dimentichi di esplicitare nella fattura di aver adottato il regime forfettario, inserendo la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.

Esonero della ritenuta d’acconto su prestazioni ricevute

Secondo lo stesso meccanismo appena descritto, il professionista in regime forfettario, quando riceve un bene o servizio, non è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto per conto del proprio fornitore. L’unico obbligo previsto per il contribuente in regime forfettario, previsto dalla  circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, impone di riportare il codice fiscale dei soggetti a cui ha pagato un compenso senza versare la ritenuta. Il professionista potrà farlo in fase dichiarativa, utilizzando il quadro RS del modello Redditi.

Forfettario: soluzioni all’errata applicazione della ritenuta d’acconto

Se il destinatario di una fattura applica la ritenuta d’acconto, versandola come acconto IRPEF per il suo fornitore in regime forfettario, commette un errore.
Chi opera in regime forfettario non paga infatti l’IRPEF, poiché versa un’imposta sostitutiva. Per questo motivo è molto importante che il professionista segnali in fattura di aver adottato il regime forfettario, così da non originare malintesi.

Sebbene il meccanismo di esonero dalla ritenuta d’acconto sia semplice, è possibile incorrere in errori; può succedere cioè che venga trattenuta la ritenuta d’acconto anche al professionista in regime forfettario. Niente paura: per recuperare le somme versate esistono tre soluzioni possibili, a seconda di quando ci si accorga dell’errore subito.

  1. Prima della compilazione dell’F24

Si ipotizzi che il professionista si accorga della trattenuta, impropriamente applicata dal cliente, prima che questi presenti il modulo F24; in questo caso non è ancora stato versato l’acconto IRPEF. Il professionista può subito segnalare l’errore al cliente e richiedere il saldo dell’importo trattenuto, senza implicazioni burocratiche.

  1. Dopo la compilazione dell’F24

Se il cliente ha già compilato il modulo F24 e versato la ritenuta d’acconto, il professionista può domandare il saldo della trattenuta applicata al suo compenso e proporre l’uso della ritenuta saldata per compensarne una successiva. Questa opzione è percorribile se il cliente è disponibile e prevede di operare altre ritenute d’acconto.

  1. Recuperare le ritenute in dichiarazione

In fase di dichiarazione dei redditi, il professionista può richiedere il rimborso delle trattenute erroneamente applicate. I tempi per il rimborso non saranno brevi, ma è una strada percorribile, resa possibile dalla circolare n° 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Dal momento che il valore delle trattenute andrà indicato in un campo preciso del Modello Redditi, il consiglio per queste pratiche è quello di affidarsi sempre al proprio commercialista.

Conclusioni

L’esonero dalla ritenuta d’acconto è sicuramente un beneficio per il professionista che aderisce al regime forfettario e non è il solo. Ecco un altro vantaggio possibile grazie all’apertura della partita IVA in regime forfettario: l’aliquota al 5%.

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